CONTRATTO DI APPALTO E SUBAPPALTO
IL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto di appalto è particolarmente usato nel settore delle costruzioni e delle forniture, utilizzabile anche in altri settori.
Il contratto di appalto, come definito dall’art. 1655 C.C, è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Da questa definizione ne emerge che:
- colui che assume l’obbligazione di risultato è l’appaltatore;
- colui che assume l’obbligazione del pagamento è il committente;
- l’organizzazione dei mezzi e la gestione del rischio sono a carico dell’appaltatore.
Necessiti della stesura di un contratto di appalto o di subappalto?
Contattaci per saperne di più ed usufruire dei nostri serviziTramite il contratto di appalto vengono regolamentati i rapporti tra committente e appaltatore per la definizione di un’opera stabilendo le condizioni di esecuzione dei lavori:
- oggetto dell’appalto
- ammontare dell’appalto
- modalità di esecuzione dei lavori
- gli obblighi delle parti
- le condizioni di pagamento
Esistono diverse tipologie di contratto di appalto:
- contratto a corpo à contratto in cui il prezzo dell’opera o del servizio è determinato globalmente, indipendentemente dalle singole voci di costo o dalle dimensioni dell’opera stessa.
- contratto a misura à contratto in cui il prezzo dell’opera o del servizio è determinato in base ad ogni unità di misura di lavorazione o di opera eseguita da applicare alle quantità di lavorazione d’opera seguita. (costo variabile)
Appalto pubblico e privato:
I contratti di appalti pubblici riguardano quei contratti tramite cui la pubblica amministrazione affida ad una impresa la realizzazione di un’opera, l’acquisizione di un servizio o di una fornitura di beni.
Questi contratti sono sottoposti a regolamenti specifici e norme giuridiche che mirano a garantire la trasparenza, l’efficienza e la concorrenza nel processo di appalto.
Diversamente da questi, le parti del contratto di appalto privato sono soggetti privati in cui l’appaltatore organizza i mezzi necessari e gestisce il rischio, al fine di compiere un’opera o di un servizio ricevendo un corrispettivo in denaro.
IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Il subappalto è un contratto derivato dal contratto di appalto, con il quale l’appaltatore, con il consenso del committente (art. 1656 C.C), affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.
Elementi caratterizzanti del subappalto:
- non può esistere se prima non esiste un contratto di appalto;
- stipulato per iscritto, contiene l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori;
- il committente può porre dei limiti alla stipula di un subappalto, inserendo nel contratto di appalto le relative clausole di divieto;
- l’appaltatore sub-appaltante non è liberato dagli obblighi imposti dall’appalto, ne risponde comunque al committente;
- il subappalto segue le sorti del contratto principale e non deve aggravare i costi a carico del committente.
Nonostante il subappalto sia un contratto derivato da un contratto di appalto già esistente, conserva una propria autonomia e identità in base alla quale non esistono rapporti diretti tra il committente principale e il subappaltatore, rimanendo a carico dell’appaltatore la responsabilità per il compimento dell’opera nei confronti del committente.
Con il contratto di subappalto, il subappaltatore detiene nei confronti dell’appaltatore (suo committente) e nei confronti dei terzi, le responsabilità dell’organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
Nel caso di esistenza di difformità o vizi dell’opera compiuta del subappaltatore, l’appaltatore può agire in giudizio contro esso non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l’esistenza dei vizi o difformità.
IL CONTRATTO DI APPALTO Il contratto di appalto è particolarmente usato nel settore delle costruzioni e delle forniture, utilizzabile anche in altri settori. Il contratto di appalto, come definito dall’art. 1655 C.C, è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera […]

