Sto realizzando o modificando un impianto: cosa devo fare prima di iniziare e quali documenti devo ricevere alla fine dei lavori?

Quando si interviene su un impianto, gli aspetti da considerare sono diversi e coinvolgono sia chi commissiona il lavoro sia l’impresa chiamata a eseguirlo. Individuare un installatore abilitato, verificare la necessità di un progetto, eseguire correttamente le lavorazioni e predisporre la documentazione finale sono infatti passaggi strettamente collegati tra loro.

Il riferimento principale è il D.M. 37/2008, che disciplina l’attività di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici e delle relative pertinenze.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti principali da conoscere per gestire correttamente un intervento impiantistico, dall’affidamento dei lavori fino alla Dichiarazione di Conformità e alla conservazione del fascicolo tecnico.

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Quali impianti rientrano nel D.M. 37/2008?

Prima di parlare di progetto e documentazione è necessario individuare correttamente la tipologia di impianto sulla quale si deve intervenire.

Il D.M. 37/2008 non riguarda infatti solamente gli impianti elettrici, ma comprende:

  • impianti elettrici, inclusi quelli di protezione contro le scariche atmosferiche e le automazioni di porte, cancelli e barriere;
  • impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
  • impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
  • impianti idrici e sanitari;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas;
  • impianti per il sollevamento di persone o cose, come ascensori, montacarichi e scale mobili;
  • impianti di protezione antincendio.

Identificare correttamente l’impianto permette di comprendere quali regole tecniche, abilitazioni e adempimenti siano applicabili allo specifico intervento.

 

Prima dei lavori: perché scegliere un’impresa abilitata?

Uno dei primi obblighi del committente è affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria a un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 per la specifica tipologia di impianto.

Non è quindi sufficiente verificare che l’impresa sia genericamente iscritta alla Camera di Commercio: deve possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti e risultare abilitata per la categoria sulla quale è chiamata a intervenire.

Il committente dovrebbe quindi verificare l’abilitazione dell’impresa e il corretto inquadramento dell’intervento prima dell’avvio dei lavori.

Allo stesso tempo, l’impresa deve operare esclusivamente nelle categorie per le quali è abilitata, mantenere corretta la propria posizione e verificare preventivamente gli obblighi progettuali e documentali.

Il progetto dell’impianto è sempre necessario?

Su questo punto è importante evitare un equivoco piuttosto frequente: il progetto non è previsto esclusivamente quando viene superata una determinata soglia di potenza.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti interessati dal decreto deve essere redatto un progetto. Ciò che cambia è chi può predisporlo.

Nei casi ordinari il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Nei casi individuati dall’art. 5, comma 2 del D.M. 37/2008, deve invece essere realizzato da un professionista iscritto all’albo secondo la specifica competenza tecnica.

Le soglie diventano quindi importanti per stabilire quando sia obbligatorio l’intervento del professionista.

Per gli impianti elettrici domestici, tra i parametri indicati rientrano una potenza impegnata superiore a 6 kW oppure una superficie della singola unità abitativa superiore a 400 m².

Per le attività produttive, commerciali e del terziario, tra i parametri da verificare troviamo una tensione superiore a 1.000 V oppure, in bassa tensione, una potenza impegnata superiore a 6 kW o una superficie superiore a 200 m².

Esistono inoltre situazioni specifiche, come locali ad uso medico, ambienti con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso di incendio.

Anche per climatizzazione, gas e antincendio sono previsti casi specifici: tra quelli richiamati dal decreto rientrano, ad esempio, determinate canne fumarie collettive ramificate, impianti gas con portata termica superiore a 50 kW e attività soggette alla prevenzione incendi.

Cosa deve contenere il progetto?

Il progetto non deve essere considerato una semplice formalità burocratica: rappresenta il documento tecnico che stabilisce come deve essere realizzato l’impianto e costituisce quindi un riferimento fondamentale per l’impresa esecutrice.

A seconda della tipologia e della complessità dell’intervento, può comprendere:

  • schemi dell’impianto e descrizione funzionale;
  • elaborati grafici e planimetrici, quando necessari;
  • dimensionamento e caratteristiche tecniche dei componenti;
  • relazione tecnica e criteri di sicurezza;
  • indicazione dei materiali e delle apparecchiature;
  • eventuali prescrizioni legate all’ambiente o alla destinazione d’uso.

Quando il progetto viene redatto dal responsabile tecnico dell’impresa, l’elaborato può essere costituito dallo schema dell’impianto da realizzare, completato dalla documentazione necessaria e dalle eventuali varianti introdotte durante i lavori.

 

Durante i lavori: attenzione alla regola dell’arte e alle varianti

L’impresa installatrice deve realizzare l’impianto secondo la regola dell’arte, rispettando il progetto, la normativa vigente e le norme tecniche applicabili alla specifica tipologia di impianto.

Un altro aspetto importante riguarda le eventuali modifiche effettuate durante l’esecuzione.

Se rispetto al progetto iniziale vengono spostati, ad esempio, quadri, linee, apparecchiature, punti di utilizzo o altri componenti, la documentazione finale deve essere aggiornata affinché rappresenti ciò che è stato effettivamente realizzato.

Questo permette, anche a distanza di anni, di ricostruire correttamente la configurazione dell’impianto.

Fine lavori: un impianto funzionante non basta

Il fatto che un impianto “si accenda” non significa che l’intervento possa considerarsi concluso.

Prima del rilascio della Dichiarazione di Conformità, l’impresa installatrice deve effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative alla funzionalità dell’impianto.

Per il committente è quindi importante non fermarsi alla verifica del semplice funzionamento, ma richiedere tutta la documentazione finale e conservare eventuali prove, verbali o ulteriori documenti previsti per quella specifica tipologia di impianto.

Dichiarazione di Conformità: cos’è la Di.Co.?

Al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.), redatta secondo il modello ministeriale previsto.

Non si tratta di un semplice “certificato”.

Attraverso la Di.Co. l’impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’impianto è stato realizzato nel rispetto della normativa applicabile, del progetto e della regola dell’arte.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e, quando diverso, anche dal responsabile tecnico, secondo quanto previsto dal modello ministeriale.

Quali documenti devono accompagnare la Di.Co?

La Dichiarazione di Conformità deve essere completa dei relativi allegati obbligatori.

A seconda dell’intervento, tra la documentazione da verificare troviamo:

  • progetto dell’impianto, quando previsto e nella forma richiesta;
  • schema dell’impianto realizzato quando il progetto è predisposto dal responsabile tecnico dell’impresa;
  • relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
  • documentazione delle eventuali varianti introdotte durante i lavori;
  • riferimento a precedenti o parziali Dichiarazioni di Conformità eventualmente esistenti;
  • documentazione relativa ai requisiti tecnico-professionali dell’impresa;
  • eventuali verifiche, certificazioni o ulteriori documenti richiesti per la specifica tipologia di impianto

Lavori terminati? La sola fattura non è sufficiente: la documentazione tecnica rappresenta una parte essenziale della corretta chiusura dell’intervento.

Dove viene depositata la documentazione?

Nei casi contemplati dall’art. 11 del D.M. 37/2008, la Dichiarazione di Conformità e il progetto devono essere depositati presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune nel quale si trova l’impianto, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

È importante non generalizzare questo adempimento: il deposito deve essere effettuato nei casi previsti dalla norma e non significa che qualsiasi intervento o manutenzione produca automaticamente lo stesso obbligo.

Nei casi interessati, inoltre, non è normalmente il committente a consegnare personalmente la Di.Co. alla Camera di Commercio: dopo il deposito è lo Sportello Unico a inoltrare copia della dichiarazione alla Camera di Commercio competente per i relativi controlli.

Se manca la Di.Co., si può sempre fare una Di.Ri.?

Un altro tema importante riguarda la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.).

Anche in questo caso occorre evitare una semplificazione: la Di.Ri. non rappresenta una soluzione automaticamente utilizzabile ogni volta che manca una Dichiarazione di Conformità.

Il D.M. 37/2008 ne consente il ricorso esclusivamente nelle condizioni previste dall’art. 7, comma 6 e attraverso soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Quando una Di.Co. non è stata prodotta o non risulta più reperibile è quindi necessario verificare innanzitutto l’epoca di realizzazione dell’impianto, la situazione documentale esistente e quale soggetto possa assumersi la responsabilità della dichiarazione.

Perché è importante conservare tutta la documentazione dell’impianto?

Progetto, schemi, Di.Co. e relativi allegati costituiscono la vera e propria storia tecnica dell’impianto.

Una documentazione completa può diventare fondamentale in occasione di:

  • manutenzioni e ricerca di guasti;
  • ampliamenti o trasformazioni successive;
  • ristrutturazioni e pratiche edilizie;
  • interventi eseguiti da altri installatori;
  • compravendita o locazione dell’immobile;
  • verifiche tecniche e controlli;
  • pratiche di prevenzione incendi;
  • problemi o sinistri che richiedano di ricostruire le caratteristiche dell’impianto.

Per questo motivo il committente dovrebbe conservare l’intero fascicolo tecnico, mentre l’impresa è chiamata a consegnare una documentazione completa, coerente e leggibile.

Committente e impresa: cosa controllare?

Prima, durante e dopo l’esecuzione dell’intervento entrambe le parti hanno aspetti importanti da verificare.

Se sei il committente, controlla che l’impresa sia abilitata per lo specifico impianto, verifica se sia necessario coinvolgere un professionista per il progetto e, a lavori conclusi, richiedi la Di.Co. completa dei relativi allegati. Assicurati inoltre che eventuali varianti siano state documentate e conserva tutto insieme alla documentazione dell’immobile.

Se sei l’impresa installatrice, verifica di possedere l’abilitazione necessaria, individua prima dell’avvio gli obblighi progettuali, realizza l’impianto nel rispetto del progetto e della regola dell’arte, documenta eventuali modifiche, esegui le verifiche finali e rilascia una Dichiarazione di Conformità completa, occupandoti degli eventuali depositi previsti.

Gestire correttamente un intervento impiantistico dall’inizio alla fine

Realizzare o modificare un impianto significa affrontare un percorso nel quale progettazione, abilitazioni, corretta esecuzione e documentazione devono procedere insieme.

Una gestione attenta fin dalle prime fasi permette di arrivare alla conclusione dei lavori con un impianto correttamente documentato e con tutte le informazioni necessarie per gestirlo anche negli anni successivi.

PMS supporta imprese e committenti nella corretta gestione degli adempimenti connessi agli interventi impiantistici: contattaci per approfondire gli aspetti tecnici e documentali legati al tuo intervento.

 

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