LAVORI IN QUOTA: COSA E' IMPORTANTE SAPERE
I lavori in quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione di tali lavori, è quindi necessaria la formazione e l’addestramento corretto per gli addetti ai lavori in quota, ossia quindi, quei lavoratori che dovranno utilizzare nel miglior modo i dispositivi di protezione e le attrezzature a loro disposizione per poter portare a termine l’opera in sicurezza, nonostante i vari rischi e la possibile caduta.
COSA SIGNIFICA LAVORO IN QUOTA
Per sapere a cosa si fa riferimento quando si parla di lavoro in quota, ci viene in sostegno il D.Lgs 81/2008, che all’art. 107 definisce i lavori in quota come “attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.
Ma che cosa è un piano stabile?
Quando si parla di piano stabile, comunemente si fa riferimento ad un piano o superficie di appoggio che non possa subire alcun effetto a causa della forza di gravità; possiamo quindi considerare come paino stabile
- il suolo
- il pavimento di un edificio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La sicurezza nei lavori in quota viene trattata dal D.Lgs 81/2008 al Titolo IV all’interno del quale vengono individuate mansioni che rientrano nei lavori in quota e quali no:
Secondo l’art. 105 del DLGS 81/2008, sono classificabili come lavori in quota:
- Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
- gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi
Non sono invece classificabili come lavori in quota (art. 106 DLGS 81/2008):
- lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- lavori svolti in mare.
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Per lo svolgimento dei lavori in quota, è molto importante che i lavoratori siano formati per lo svolgimento delle loro mansioni. Tale importanza deriva dalla necessità di tutelare la loro stessa incolumità dai rischi verificabili, ma anche perché, nel caso in cui i lavoratori non venissero formati, partecipando ad un corso di formazione adeguato per i lavori in quota, si potrebbe andare incontro, come disposto dal D.Lgs 81/2008, al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Oggi non vi sono indicazioni legislative di dettaglio per quanto riguarda le caratteristiche dei corsi di formazione per i lavori in quota, non c’è alcuna legge o decreto che pone dei termini di durata o contenuti per quanto riguarda la formazione degli addetti ai lavori in quota.
Ciò nonostante, l’art. 77 D.Lgs 81/2008 prescrive che il datore di lavoro deve formare ed addestrare i lavoratori.
La formazione di essi non avviene solo dal punto di vista teorico per quanto riguarda i rischi a cui sono soggetti durante il lavoro, alle misure di sicurezza da adottare e sull’utilizzo dei DPI, ma è anche necessario lo svolgimento di un addestramento.
Il nostro corso di formazione per i lavoratori in quota, infatti si occupa di:
- Rendere i lavoratori informati del quadro normativo e delle linee guida che riguardano i lavori in quota;
- Espone quali sono gli obblighi del datore di lavoro nel dettaglio;
- Approfondisce le misure ed i livelli di prevenzione e protezione;
- Rende consapevoli delle tipologie degli ancoraggi;
- Forma i lavoratori per quanto riguarda i lavori su PLE (Piattaforme di Lavoro in Elevazione), Lavori su coperture, Ponti su ruote (Trabattelli) e Scale ed i rispettivi sistemi di protezione.
PERICOLI DEI LAVORI IN QUOTA
In relazione all’esecuzione dei lavori in quota vi sono dei rischi che possono venire a verificarsi, tra questi vi sono:
- CADUTA DALL’ALTO →in seguito a perdita di equilibrio del lavoratore o all’assenza di attrezzature di protezione adeguate
- SOSPENSIONE INERTE →che si verifica quando il lavoratore rimane sospeso per lungo tempo e può indurre la cosiddetta “patologia causata dalla imbracatura” che porta ad un peggioramento delle funzioni vitali. Pericoloso risulta, in questi casi, anche l’effetto pendolo che potrebbe portare il lavoratore ad urtare contro gli elementi circostanti durante oscillazioni
- LESIONI GENERICHE → schiacciamenti, impatti o i tagli causati dalla caduta di masse e carichi dall’alto, ad esempio durante lo spostamento con gru;
- ARRESTO DEL MOTO → violente sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura al corpo del lavoratore.
Le cause più comuni degli incidenti che coinvolgono chi lavora in quota sono dovuti alla mancanza di formazione e/o conoscenza dei sistemi di protezione, per mancanza di punti ancoraggio o per inadeguatezza dei sistemi di protezione.
Per ridurre i rischi legati alle attività svolte in quota, si può agire su più fronti:
- Formazione degli addetti ai lavori in quota
- Uso di DPI adeguati
- Adozione di dispositivi di protezione collettivi (DPC) coerenti con l’attività
DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER I LAVORI IN QUOTA
Considerati quindi i rischi cui si va incontro durante lo svolgimento dei lavori in quota, è necessario adottare delle misure protettive al fine di prevenire possibili incidenti.
A tal fine, sono utili i DPI ossia i dispositivi di protezione individuali che, come enunciato dell’art. 75 D.lgs 81/2008, devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
E’ necessario che i DPI siano però coerenti con le indicazioni esposte dall’76 DLGS 81/2008.
Essi devono infatti:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili ed in grado di affrontare i rischi con la stessa efficacia
In particolare, per quanto riguarda i lavori in quota il D.Lgs 475/1992 aggiornato al D.Lgs 17/2019, ha suddiviso i DPI in tre diverse categorie:
- PRIMA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare da danni lievi e di carattere reversibile (ad es. le scarpe antinfortunistiche)
- SECONDA CATEGORIA: DPI progettati per proteggere i lavoratori da pericoli di media gravità che non possono essere evitati attraverso misure tecniche o di organizzazione del lavoro (ad es. il casco)
- TERZA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (ad es. le imbracature anticaduta)
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO
Al fine di tutelare i lavoratori, i quali vengono esposti al rischio, causa l’attività lavorativa necessaria per il conseguimento dell’opera, in capo al datore di lavoro vi sono degli obblighi, enunciati dall’articolo 77 del D.Lgs 81/2008, tra i quali:
- la valutazione dei rischi e la scelta dei DPI più adatti alle esigenze;
- Individuare le condizioni in cui un DPI deve essere usato, anche sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante;
- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori e informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI
Più precisamente, in relazione ai lavori in quota l’art. 111 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che gli obblighi del datore di lavoro consistono nel:
- scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando priorità alle misure di protezione collettive rispetto a quelle di protezione individuale, fornendo attrezzature di lavoro adatte alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi;
- scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;
- Il datore di lavoro deve porre un’attenzione particolare nella scelta di attrezzature di lavoro che siano indicate per il tipo di lavoro da svolgere, che garantiscano una circolazione senza rischi e che siano adatte alle sollecitazioni cui potrebbero essere sottoposte;
- Installazione di dispositivi di protezione idonei ad evitare le cadute, individuando tutte quelle misure in grado di minimizzare i rischi per i lavoratori;
- Divieto di utilizzare funi, alle quali il lavoratore è legato e sedili di sicurezza, se non nei casi in cui, sulla base della valutazione dei rischi, l’attività lavorativa può svolgersi in sicurezza e per un breve periodo.
- Divieto di utilizzare la scala a pioli se non nei casi in cui ci sia realmente un basso livello di rischio;
- Svolgimento di lavori in quota solo quando le condizioni meteorologiche lo permettono, senza mettere a rischio la salute e l’incolumità dei lavoratori;
- Divieto di somministrazione ed assunzione di bevande alcoliche ai lavoratori impiegati in attività lavorative in quota.
I lavori in quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Per garantire la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione di tali lavori, è quindi necessaria la formazione e l’addestramento corretto per gli addetti ai lavori in quota, ossia quindi, quei lavoratori che dovranno utilizzare nel miglior modo i dispositivi di protezione e […]

