Quando si parla di cantieri edili si fa riferimento ad un qualunque spazio adibito allo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile che muta con il progredire dei lavori. All’interno di un cantiere vengono svolte numerose attività, alle quali possono operare anche più imprese, le quali vengono realizzate da diverse figure con compiti ben precisi per concorrere alla realizzazione dell’opera. Un cantiere è quindi un luogo di lavoro con una numerosa presenza di lavoratori, insieme ai quali vi sono anche rischi ed emergenze che possono verificarsi.

Ma come si possono prevenire i rischi ed intervenire in casi di emergenza?

PMS S.R.L può aiutarvi!

tra i vari servizi proposti, infatti, mediante la cooperazione di un Coordinatore per la Sicurezza esperto, PMS S.R.L aiuta le imprese a svolgere le proprie attività lavorative, nel rispetto delle norme, occupandosi della tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro offrendo assistenza tramite la creazione di PSC e POS elaborati in relazione alle esigenze delle differenti opere da eseguire.

CHI È IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?

Il Coordinatore per la Sicurezza è un soggetto competente, il quale si occupa, all’interno dei cantieri edili mobili o temporanei, di coordinare le attività delle diverse imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori al fine di ridurre i rischi e fronteggiare le eventuali emergenze per la sicurezza dei lavoratori.

Per comprendere nel miglior modo qual è il ruolo del Coordinatore per la sicurezza, ci dobbiamo affidare alle indicazioni dateci dal D.Lgs 81/2008.

Questo decreto legislativo, infatti, individua ben due diverse fasi del coordinamento per la sicurezza:

  • la fase di progettazione, alla quale è associata il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), art. 91 D.Lgs 81/2008
  • la fase di esecuzione del lavoro, alla quale corrisponde il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei lavori (CSE), art.92 D.Lgs 81/2008.
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DI COSA SI OCCUPANO IL CSP ED IL CSE?

Il CSP, Coordinatore della sicurezza incaricato della fase di progettazione, si occupa di:

  • redigere il piano di sicurezza e coordinamento(PSC) attraverso il quale organizza la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • predispone un fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera contente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • coordina l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela.

Per quanto riguarda invece il CSE, Coordinatore della sicurezza incaricato della fase di esecuzione dei lavori, esso:

  • verifica, attraverso azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) assicurandone la coerenza con il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche, verificando che le imprese adeguino le loro attività ai rispettivi PSC;
  • organizza attività di cooperazione, coordinamento e informa rispettivamente le imprese esecutrici ed i datori di lavoro;
  • al fine di realizzare il coordinamento tra rappresentati della sicurezza ed il miglioramento della sicurezza in cantiere, verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
  • segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze di cui agli articoli 94, 95, 96 e 97 D.Lgs 81/2008, ed in caso di pericolo grave e imminente, sospende le singole lavorazioni fino all’accertamento degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle parti interessate.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ’ CHE SVOLGE UN COORDINATORE DELLA SICUREZZA?

Il compito di un Coordinatore della sicurezza è quello di verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, effettuare sopralluoghi in cantiere e coordinare le attività di imprese affidatarie, imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi al fine di evitare pericolosi imprevisti.

Il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza è molto importante sia per i lavoratori che per i datori di lavoro in quanto egli svolge le sue attività tendendo alla tutela dei lavoratori attuando strategie di prevenzione del rischio, ed in casi di emergenza, interviene per preservare l’integrità dei lavoratori.

QUANDO È NECESSARIO NOMINARE IL COORDINATORE DELLA LA SICUREZZA? E DA CHI VIENE NOMINATO?

Secondo l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, la nomina del coordinatore È OBBLIGATORIA per tutti i cantieri in cui vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese. In questi casi il committente o il responsabile dei lavori devono nominare un coordinatore per la sicurezza prima di affidare qualsiasi lavoro.

Nel caso in cui vi siano più imprese a svolgere l’opera, la nomina del CSP deve avvenire in concomitanza all’affidamento dell’incarico di progettazione, mentre la nomina del CSE deve avvenire prima dell’affidamento dei lavori.

Qualora, invece, nel cantiere sia inizialmente prevista una sola impresa e poi, successivamente, durante lo svolgimento dei lavori, sorga la necessità della presenza di una o più altre imprese, occorrerà procedere immediatamente alla nomina del CSE, prima dell’affidamento delle ulteriori lavorazioni alla nuova impresa/e.

Non è invece necessario nominare un CSP, come definito dall’art. 90 D.Lgs 81/2008, comma 11, nel caso in cui vengano svolti lavori privati con un importo inferiore ai 100.000 euro. In Tal caso basterà nominare un CSE che svolgerà le intere attività del Coordinatore per la Sicurezza.

COSA COMPORTA LA MANCATA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?

La mancata nomina di un Coordinatore per la Sicurezza può comportare conseguenze di diverso tipo:

In alcuni casi, la nomina di un Coordinatore per la sicurezza è un requisito necessario per l’ottenimento di finanziamenti pubblici o privati, che potrebbero non essere resi possibili per la sua mancata nomina.

Nel caso in cui non viene nominato un Coordinatore per la Sicurezza si può andare incontro a sanzioni di tipo amministrativo, emanate da parte degli organi competenti, le quali possono giungere a sanzioni pecuniarie sino a 180.000 euro.

Poiché il Coordinatore per la Sicurezza si occupa di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori, la sua mancata nomina può comportare un aumento del rischio di incidenti sul lavoro con conseguenti danni per la salute dei lavoratori e costi per l’azienda.  La maggior esposizione al rischio, con mancata adozione delle misure idonee per la sicurezza dei lavoratori, in caso di incidenti sul lavoro ed accertamenti da parte delle autorità competenti, potrebbe inoltre tradursi in conseguenze dalla responsabilità penale.

Al fine di evitare tutte queste possibili ripercussioni dovute dall’assenza di un Coordinatore per la Sicurezza, sarebbe quindi meglio nominarne uno seguendo le modalità precedentemente descritte.

QUALI SONO I REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?

Per assumere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza è essenziale essere in possesso dei requisiti enunciati dall’art. 98 del D. Lgs 81/2008.

I requisiti richiesti sono:

  1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S. (laurea magistrale o specialistica (5 anni) + esperienza di 1 anno+ attestato corso 120 ore)
  2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4. (Laurea brave + esperienza di 2 anni+ attestato corso 120 ore)
  3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni + attestato corso 120 ore.
  4. Attestato di frequenza, con verifica finale di apprendimento, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, dall’ ISPESL, dall’INAIL, dall’istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini e collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o, dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Contemporaneamente alla necessità dei titoli formativi precedentemente enunciati, è fondamentale che il Coordinatore della Sicurezza abbia un’abilitazione e che essa sia mantenuta nel tempo.

Per essere abilitati è necessario frequentare un corso specifico di formazione al termine del quale verrà rilasciato un attestato. Il corso è della durata di 120 ore i cui contenuti e le modalità sono indicate dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008, e dall’Accordo in sede di Conferenza permanente tra Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il corso, è come segue organizzato:

–           Modulo giuridico da 26 h

–           Modulo tecnico da 52 h

–           Modulo metodologico/organizzativo da 16 h

–           Parte pratica da 24 h

Per mantenere l’abilitazione è importante che il coordinatore della sicurezza frequenti corsi di aggiornamento dalla durata di 40 h ogni 5 anni in modalità e-learning, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo in sede di Conferenza permanente tra Stato, regione e province autonome di Trento e Bolzano.

In caso di mancato aggiornamento il Coordinatore per la Sicurezza può essere sanzionato con una sospensione dalla durata equa al periodo entro il quale non vengono maturate le 40 ore di formazione.

Quando si parla di cantieri edili si fa riferimento ad un qualunque spazio adibito allo svolgimento di lavori edili o di ingegneria civile che muta con il progredire dei lavori. All’interno di un cantiere vengono svolte numerose attività, alle quali possono operare anche più imprese, le quali vengono realizzate da diverse figure con compiti ben […]